Assegno divorzile. Occorre accertare lo squilibrio presente al momento del divorzio - Cass. Civ., Sez. I, ord. 16 giugno 2025 n. 16083

Giovedì, 3 Luglio 2025
Giurisprudenza | Divorzio | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 16 giugno 2025 n. 16083 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Caprioli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare.
Occorre un accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno "perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive.


Attribuzione e la quantificazione dell'assegno divorzile - Funzione compensativa-perequativa - Squilibrio reddituale-patrimoniale tra gli ex coniugi - Attività endo-familiare – Rif. Leg. art. 5 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898.

editor: Cianciolo Valeria