Nessuna modifica delle condizioni di divorzio per situazioni verificatisi prima che si formasse il giudicato - Cass. Civ., Sez. I, ord. 9 giugno 2025 n. 15352

Giovedì, 3 Luglio 2025
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 9 giugno 2025 n. 15352 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Caprioli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le statuizioni conseguenti alla pronuncia di divorzio sono dotate di una stabilità propria del giudicato, che, come tale, copre il dedotto e il deducibile, ma, trattandosi di decisioni destinate ad incidere su rapporti personali ed economici suscettibili di evoluzione e modifica nel corso del tempo, il giudicato opera solo rebus sic stantibus ed è possibile rivedere le condizioni in esso fissate, in modo tale che possano essere adeguate alle nuove situazioni, ma solo per dare rilievo alle sopravvenienze, non potendo altrimenti essere alterata la incontrovertibilità propria della decisione passata in giudicato, che impedisce di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio in virtù di situazioni verificatisi prima che si formasse il giudicato.
 

Assegno di divorzio - Sentenza di divorzio - Statuizioni di carattere patrimoniale - Cosa giudicata - Rebus sic stantibus – Rif. Leg. art. 473-bis.29 c.p.c.; artt. 5, 6 e 9 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898
 

editor: Cianciolo Valeria