Dichiarazione giudiziale di paternità: la prova può essere data con ogni mezzo. Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 6 giugno 2025

Martedì, 1 Luglio 2025
Giurisprudenza | Merito
Tribunale di Reggio Emilia, Est. Meoli, sentenza 6.06.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel giudizio promosso per l’accertamento della paternità, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche, costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, secondo comma, c.p.c. di così elevato valore indiziario da potere, da solo, consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda. Non occorre, peraltro, prova ulteriore, dal momento che in tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale l’ammissione degli accertamenti immuno-emotologici non è subordinata all’esito della prova storica dell’esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito dall’art. 269, secondo comma, c.c. non tollera limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l’imposizione al giudice di una sorta di “ordine cronologico” nella loro ammissione e assunzione; piuttosto, tutti i mezzi di prova hanno pari valore per espressa disposizione di legge, risolvendosi, una diversa interpretazione, in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela dei diritti fondamentali attinenti allo status.

Conforme  Cass. 22732/2024.                                                                      

Rif. Leg. Artt. 269, 277, 337-ter, 337-septies c.c.

Dichiarazione giudiziale di paternità – Prova – Contributo al mantenimento – Rimborso spese per il mantenimento del minore – Indennità – Risarcimento del danno - Legittimazione

Il Tribunale di Reggio Emilia accoglie la domanda promossa ai sensi dell’art. 269 c.c. da parte attrice ritenendo raggiunta la prova della paternità in virtù dell’accertamento esperito dal CTU che ha riscontrato la sussistenza di un  rapporto biologico padre – figlio con una probabilità del 99,9999%, e ciò in base all’esame del campione oggetto di un precedente test di paternità sul convenuto, che  si è poi sottratto alle operazioni peritali.

Il Tribunale ritiene di affidare il minore in via esclusiva alla madre, in ragione dell’assenza di un rapporto padre – figlio, inteso come partecipazione del primo alla vita e all’educazione del secondo.

In applicazione del disposto di cui agli artt. 277, secondo comma, c.c. e 337-ter, quarto comma, c.c. viene quantificato un contributo mensile che il padre deve versare alla madre a far data dalla domanda giudiziale.

L’obbligo di mantenimento del figlio trova la sua giustificazione nello status di genitore e sussiste per il solo fatto generativo. Anche nell’ipotesi in cui, alla nascita, il figlio venga riconosciuto solo da uno dei due genitori, non viene meno l’obbligo dell’altro per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di maternità o paternità naturale, né tale obbligo viene derogato dalla impossibilità, per il tempo intercorso tra la nascita e la data della dichiarazione giudiziale, di esercitare i compiti di vigilanza, non strettamente economici, connessi al ruolo genitoriale (Cfr. Cass. 3661/2022).

Il diritto al rimborso delle spese sostenute dal genitore che ha mantenuto il figlio fin dalla nascita ha natura indennitaria, e, ove non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, va liquidato secondo equità (cfr. Cass, 19009/2022).

Inammissibile la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dalla madre in proprio e non quale rappresentante del figlio minorenne, unico legittimato a proporla.

editor: Fossati Cesare