Adottabilità: anche nel procedimento di appello la famiglia affidataria va convocata e sentita a pena di nullità. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 17 giugno 2025, n. 16342

Domenica, 29 Giugno 2025
Giurisprudenza | Minori | Adozione | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Est. Caiazzo, Ord., 17/06/2025, n. 16342 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel procedimento di adottabilità, l'esigenza della necessaria convocazione degli affidatari è stabilita, a pena di nullità, per il contributo che queste persone sono idonee a rendere, in ragione della quotidianità del rapporto che vivono con il minore, circa la lettura dell'attuale situazione di quest'ultimo e l'individuazione della soluzione che, nell'oggi, risulti oggettivamente preferibile nel prevalente interesse dello stesso; tale convocazione è diretta altresì a valorizzare il legame affettivo instauratosi con quelle figure, vicariali di quelle genitoriali, che hanno assunto un ruolo importante nello sviluppo psico-fisico del minore e che bene possono rappresentarne le esigenze e i bisogni, fornendo un apporto significativo nella valutazione complessiva dell'interesse del minore stesso

Conf. Cass. n. 24723/2021.

 

Rif. Leg. Artt. 4, 5, 22 Legge 4 maggio 1983, n. 184

Adozione - Famiglia affidataria e collocataria a rischio giuridico – Interesse del minore

Il Tribunale per i Minorenni di Roma dichiarava lo stato di adottabilità di una minore collocata presso un nucleo familiare, confermando la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale materna e nominando il Sindaco di Roma quale tutore provvisorio.

La Corte d’Appello rigettava l'impugnazione promossa dalla madre naturale in persona dello zio suo amministratore di sostegno, confermando la valutazione di inadeguatezza genitoriale dell’appellante affermata dal Tribunale, in ragione della condizione di disabilità intellettiva grave, la non recuperabilità delle capacità genitoriali in tempi compatibili con le esigenze di crescita della minore, ma anche la mancanza di un significativo legame affettivo con la figlia.

La Corte di Cassazione esamina in primo luogo il secondo motivo del ricorso incidentale promosso dal curatore speciale della minore, che ritiene fondato. L'art. 5,  comma 1, della L. n. 184 del 1983, come modificato dall'art. 2  della L. n. 173 del 2015, laddove prevede che l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria debbano essere convocati a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato, è norma di natura processuale che trova applicazione anche nel giudizio di appello, al fine di una compiuta valutazione dell'interesse del minore.

La disposizione in esame è riferita all'affidamento (cd. extrafamiliare) ex art. 4 L. n. 184 del 1983, e non all'affidamento preadottivo di cui ai suoi artt. 22 e ss., poiché la ratio di tale previsione, a differenza di quella relativa all'affidamento preadottivo, è costituita dall'esigenza di tutelare il minore in un periodo della vita in cui assume fondamentale importanza la formazione della sua personalità, anche nella prospettiva della conservazione di quei rapporti con figure che hanno assunto un rilievo significato in un momento delicato nell'ambito dello sviluppo psico-fisico del minore stesso, dovendo il giudice fondare il suo convincimento sulla base di un riscontro attuale.

Nel caso concreto, dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti si desume che i collocatari della minore non sono stati sentiti, ma nemmeno individuati dalla Corte d'Appello, pur non essendo in contestazione il regime di affidamento a rischio giuridico della minore; da ciò consegue la nullità comminata dall’art. 5 della L. n. 184 del 1983.

Assorbiti l'unico motivo del ricorso principale e il primo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

editor: Fossati Cesare