Assegno di mantenimento. Nella valutazione complessiva delle condizioni economiche rilevano anche le donazioni e le eredità - Cass. Civ., Sez. I, ord. 25 giugno 2025 n. 17037
Nel determinare l'assegno di mantenimento, sono irrilevanti le elargizioni a titolo di liberalità ricevute dai propri genitori o da terzi, anche se regolari e continuate, non costituendo "reddito" ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.c. Tuttavia, gli incrementi patrimoniali una tantum, come una donazione di immobili, rappresentano gli "altri elementi" di cui l'art. 156 c.c. impone di tener conto.
L'acquisto da parte dell'obbligato di una eredità produce un incremento particolare, non riferibile ad uno sviluppo naturale e prevedibile della situazione reddituale; rileva però ai fini della valutazione complessiva delle condizioni economiche delle parti.
Separazione - Domanda di addebito della separazione - Tenore di vita goduto durante il matrimonio - Diritto al mantenimento – Carattere liberale delle elargizioni - Incremento patrimoniale - Rif. Leg. artt. 156, 433 e 2697 cod. civ.; artt. 2, 3, 24 e 111 Cost.; artt. 116 e 360 c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria
|
Mercoledì, 11 Marzo 2026
Beneficia del regime di esenzione previsto dall'art. 19, l. n. 74 del ... |
|
Lunedì, 9 Marzo 2026
Inosservanza dell’obbligo di fedeltà e onere della prova - Tribunale di Campobasso, ... |
|
Venerdì, 6 Marzo 2026
Pensione di reversibilità: la durata del matrimonio è il criterio primario nella ... |
|
Mercoledì, 25 Febbraio 2026
No all’assegno divorzile in difetto di prova del contributo fornito dal richiedente ... |



