Assegno di mantenimento. Nella valutazione complessiva delle condizioni economiche rilevano anche le donazioni e le eredità - Cass. Civ., Sez. I, ord. 25 giugno 2025 n. 17037

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 25 giugno 2025 n. 17037 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Dal Moro per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel determinare l'assegno di mantenimento, sono irrilevanti le elargizioni a titolo di liberalità ricevute dai propri genitori o da terzi, anche se regolari e continuate, non costituendo "reddito" ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.c. Tuttavia, gli incrementi patrimoniali una tantum, come una donazione di immobili, rappresentano gli "altri elementi" di cui l'art. 156 c.c. impone di tener conto.
L'acquisto da parte dell'obbligato di una eredità produce un incremento particolare, non riferibile ad uno sviluppo naturale e prevedibile della situazione reddituale; rileva però ai fini della valutazione complessiva delle condizioni economiche delle parti.


Separazione - Domanda di addebito della separazione - Tenore di vita goduto durante il matrimonio - Diritto al mantenimento – Carattere liberale delle elargizioni - Incremento patrimoniale - Rif. Leg. artt. 156, 433 e 2697 cod. civ.; artt. 2, 3, 24 e 111 Cost.; artt. 116 e 360 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria