Nozione di famiglia e convivenza ex art. 572 cod. pen. - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 27 giugno 2025 n. 23975

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 27 giugno 2025 n. 23975 – Pres. De Amicis, Cons. Rel. Tondin per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La nozione di “convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen. deve essere intesa quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa
In tema di maltrattamenti in famiglia, l'estensione dell'arco temporale entro il quale si manifestano le condotte maltrattanti è un dato tendenzialmente neutro ai fini della configurabilità del reato, fermo restando che, se la convivenza si è protratta per un periodo limitato, è necessario che le condotte vessatorie siano state poste in essere in maniera continuativa o con cadenza ravvicinata.
 
Maltrattamenti in famiglia - Abitualità - Famiglia e convivenza ex art. 572 cod. pen. - Nozione - Conseguenze - Breve durata della convivenza - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie – Rif. Leg. artt. 120 e 572 cod. pen.; art. 334 cod. proc. pen.

editor: Cianciolo Valeria