La violazione degli obblighi di assistenza familiare non è esclusa per il fatto che il figlio non versi in stato di bisogno - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 27 giugno 2025 n. 23961

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 27 giugno 2025 n. 23961 – Pres. De Amicis, Cons. Rel. Tondin per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso in cui la condotta violatrice dell'art. 570 cod. pen. si esplichi nell'omissione da parte del genitore non affidatario dei mezzi di sussistenza ai figli minori o inabili al lavoro, il reato sussiste anche se l'altro genitore provvede in via sussidiaria a corrispondere ai bisogni della prole; infatti, l'eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto, in tale situazione, all'assolvimento del suo primario dovere, non integra un'ipotesi di ignoranza scusabile di una norma che corrisponde ad un'esigenza morale universalmente avvertita sul piano sociale.
In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età del figlio, a favore del quale è previsto l'obbligo di contribuzione al mantenimento, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva di stato di bisogno, che non è esclusa per il fatto che, in virtù della elevata disponibilità economica del genitore presso il quale è collocato, il figlio non versi in reale stato di bisogno, ma goda anzi di pieno benessere ed elevato tenore di vita.
 

Violazione degli obblighi di assistenza familiare – Mancata contribuzione al mantenimento della figlia minore - Rif. Leg. art. 570-bis cod. pen.; artt. 125, 192 e 499, n. 2 e 3, 546 cod. proc. pen.

editor: Cianciolo Valeria