Minore affidato alla coppia omogenitoriale con la quale ha instaurato una relazione solida sotto il profilo affettivo ed educativo. Tribunale per i Minorenni di Bari, Decreto 18 giugno 2025

Venerdì, 27 Giugno 2025
Giurisprudenza | Procedimento civile minorile | Minori | Affido familiare | Merito Sezione Ondif di Bari
TM Bari, Est. Montaruli, decreto 18.06.2025 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nella ipotesi in cui il minore sedicenne, già dichiarato adottabile, in occasione di più ascolti abbia espresso in maniera ferma e consapevole di non voler avviare un progetto adottivo, al fine di evitare il rischio connesso ad una prolungata istituzionalizzazione e all’isolamento effettivo che esso comporta, va disposto l’affidamento eterofamiliare alla coppia omogenitoriale, con la quale, durante il percorso di affiancamento, il minore ha instaurato un legame stabile e intenso, in un clima relazionale positivo e accogliente. Non si procede per all’affidamento preadottivo.

 

Rif. Leg. Artt. 2, 4 Legge 4 maggio 1983, n. 184

Adozione – Affidamento etero-familiare – Famiglia omogenitoriale – Legame affettivo ed educativo

 

Il Tribunale per i Minorenni di Bari, nel contesto di una procedura di adozione di un sedicenne, dispone il NLP all’affidamento preadottivo e l’affidamento del minore alla coppia omogenitoriale individuata dall’equipe affido con la quale sin da subito il ragazzo ha instaurato una stabile relazione, rispettosa dei suoi tempi e delle sue esigenze, in un rapporto di crescente fiducia, scambi affettivi e educativi. Lo stesso minore ha dichiarato ai Servizi Sociali che l’affido costituisce “una speranza che non pensava potesse arrivare a sedici anni e mezzo” così esprimendo gratitudine e sorpresa per l’opportunità ricevuta. Con la coppia ha costruito un legame saldo, riconoscendone le qualità affettive, educative e relazionali ed esternando la propria indifferenza alla composizione omogenitoriale della famiglia: “per me non c’è differenza: l’amore ha tante forme”. Al minore veniva altresì garantito il mantenimento del legame affettivo con i fratelli, anch’essi in affidamento eterofamiliare.


*Si ringrazia l'avv. Margherita Pugliese per la segnalazione 

editor: Fossati Cesare