Sì all’assegno divorzile quando lo squilibrio tra le condizioni economiche è riconducibile alle scelte operate dai coniugi in costanza di matrimonio. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 24 giugno 2025, n. 16917

Giovedì, 26 Giugno 2025
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Est. Dal Moro, Ord. 24/06/2025, n. 16917 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, costituendo lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente una precondizione fattuale il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa dell’assegno. Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare

Cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021

Rif. Leg. Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.

Assegno divorzile – Componente assistenziale, perequativa e compensativa – Autoresponsabilità

Viene oggi impugnata la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha accolto parzialmente il gravame proposto contro la decisione del Tribunale che dopo avere dichiarato, con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con il provvedimento definitivo aveva attribuito alla moglie un assegno divorzile.

La Corte d'Appello, dopo aver ricostruito le risorse economiche e patrimoniali di entrambe le parti, aveva ritenuto che l'attribuzione dell'assegno divorzile fosse giustificata e la misura fosse congrua, ma aveva invece riformato la sentenza gravata quanto alla decorrenza del diritto alla percezione del medesimo, con conseguente restituzione delle somme versate in eccesso.

I motivi del ricorso principale attengono tutti alla statuizione relativa all'attribuzione e alla determinazione dell'assegno divorzile e sul punto la Suprema Corte richiama i propri precedenti giurisprudenziali (cfr. Cass., Sez. Un. Sentenza n. 18287 del 11.07.2018)

Quanto alla sua funzione perequativo-compensativa, che ora ci occupa, l'assegno divorzile conduce al riconoscimento di un contributo nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte effettuate durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente, dovendo il principio di autoresponsabilità percorrere tutta la storia della vita matrimoniale (Cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018).

Il primo motivo di ricorso principale appare rivolto a contestare nel merito la ricognizione in fatto delle risultanze probatorie compiute dalla Corte d'Appello sottoponendo alla Suprema Corte un sindacato inammissibile di valutazioni che competono esclusivamente al giudice del merito.

Inammissibili il secondo, il terzo e  il quarto motivo di impugnazione principale, così come il primo motivo di impugnazione incidentale essendo preclusa qualsiasi censura volta a criticare il convincimento del giudice di merito in esito all'esame del materiale probatorio.

editor: Fossati Cesare