Ai fini della tempestività del deposito telematico di un atto giudiziario, il momento determinante è quello in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (seconda PEC), che attesta l'ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del "sistema giustizia". Tale efficacia, tuttavia, è provvisoria e subordinata al buon fine dell'intera procedura di deposito, completata con l'esito positivo della terza e quarta PEC.
Processo civile – Tempestività del deposito telematico – Deposito telematico – Efficacia del deposito; Rif. Leg. Art. 16-bis, comma 7, D.L. 179/2012, l. n. 53/1994 e dell'art. 34 D.M. 44/2011
editor: Ferrandi Francesca