Natura dell’ammonimento ex art. 709-ter c.p.c. e discrezionalità del giudice - Tribunale Viterbo, decr. 7 febbraio 2025

Giovedì, 26 Giugno 2025
Giurisprudenza | Processo civile | Attuazione dei provvedimenti | Merito Tribunale di Viterbo
Tribunale Viterbo, decreto 7 febbraio 2025 – Pres. Turco, Giud. Rel. Mastropasqua per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le misure sanzionatorie previste dall'art. 709 ter c.p.c., comprese le pene pecuniarie amministrative, possono essere applicate dal giudice in modo discrezionale nei confronti del genitore che commette gravi inadempienze o compie atti "che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento". Tali misure non richiedono l'accertamento concreto di un pregiudizio subito dal minore, poiché l'uso della congiunzione disgiuntiva "od" indica che l'ostacolo al corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali è sufficiente di per sé a giustificare l'irrogazione della sanzione, in linea con la funzione deterrente e sanzionatoria della norma.
Di conseguenza, tali misure, rientranti nella categoria dei cosiddetti danni punitivi, non sono subordinate al principio della domanda e ricadono sotto la discrezionalità del giudice. Pertanto, il giudice può prescindere dall'accertamento del danno effettivo riportato dal minore come conseguenza dell'inadempienza genitoriale.

 
Processo civile – Misure sanzionatorie – Discrezionalità del giudice - Rif. Leg. art. 337 quinques cod. civ.; art. 709 ter cod. proc. civ.

editor: Cianciolo Valeria