Detenuto al 41-bis. Colloquio con figlio minore senza vetro divisorio da valutare caso per caso - Cass. Pen., Sez. I, sent. 25 giugno 2025 n. 23718
Giovedì, 26 Giugno 2025
Giurisprudenza
| Legittimità
| Diritti della persona
| Diritto alla vita privata e familiare
| Diritto penale della famiglia
E’ ben possibile all'amministrazione penitenziaria - o alla magistratura di sorveglianza in sede di reclamo - disporre un colloquio senza vetro divisorio anche con minori di età superiore a dodici anni, quando sussistano ragioni tali da giustificare una simile scelta, oggetto di adeguata motivazione (ossia la deroga), volta ad escludere, in particolare, che i minori in questione siano strumentalizzabili per trasmettere o ricevere informazioni, ordini o direttive
In tema di regime differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è legittimo il diniego che l'Amministrazione penitenziaria, ritenendo sussistente il concreto pericolo che un'attenuazione dei presidi di sicurezza possa vanificare il regime derogatorio, opponga - in attuazione dell'art. 16 della circolare del DAP del 2 ottobre 2017 - alla richiesta del detenuto di effettuare il colloquio visivo con il proprio figlio minore ultradodicenne in ambiente privo di vetro divisorio, poiché in tal caso le esigenze di particolare controllo richieste dal regime penitenziario prevalgono su quelle di mantenimento delle relazioni familiari.
Diritto penale – Amministrazione penitenziaria - Diritti dei detenuti – Colloquio con vetro divisorio con figlio minore – Rif. Leg. art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.; art. 41-bis ord. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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