Successione. Il diritto di abitazione spetta anche al coniuge superstite separato - Tribunale Caltanissetta, sent. 13 maggio 2025 n. 332
I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi, i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare.
Successione - Diritti di uso e di abitazione - Coniuge superstite separato – Rif. Leg. art. 540 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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