Raddoppio del termine di prescrizione nel reato di maltrattamenti in famiglia - Corte d'Appello Cagliari, Sez. I, sent. 30 gennaio 2025 n. 96

Mercoledì, 25 Giugno 2025
Giurisprudenza | Merito | Diritto penale della famiglia | Maltrattamenti e stalking Sezione Ondif di Cagliari
Corte d'Appello Cagliari, Sez. I, sentenza 30 gennaio 2025 n. 96 – Pres. Poddighe per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Per il reato di cui all'articolo 572 c.p. opera, ai sensi dell'art. 157, comma sesto, c.p. - come modificato dalla legge 172 del 2012 - il raddoppio dei termini di prescrizione.

L'unico motivo d'appello è stato respinto perché infondato. La difesa sosteneva che il reato fosse avvenuto nel 2012, quando cessò la convivenza tra l'imputato e la persona offesa, ignorando l'episodio del 18 giugno 2015 e altre condotte isolate successive.
Anche se la condotta maltrattante si fosse conclusa al termine della convivenza, cessata nel 2012, il termine massimo di prescrizione non sarebbe comunque decorso. Considerando la pena massima prevista all'epoca dei fatti, pari a sei anni, raddoppiata a dodici anni (aumentati a quindici anni per effetto degli atti interruttivi), questo termine maturerebbe non prima del 31 dicembre 2027.

Diritto penale e la famiglia – Maltrattamenti - Prescrizione del reato - Raddoppio del termine di prescrizione – Rif. Leg. artt. 157 e 572 cod. pen.; Legge 1° ottobre 2012 n. 172.

 

editor: Cianciolo Valeria