Adozione: il giudice deve valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 17 giugno 2025, n. 16345

Cass. civ., Sez. I, Est. Tricomi, Ord., 17/06/2025, n. 16345 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'interpretazione adeguatrice dell’art. 27, terzo comma, L. n. 184 del 1983, da collocare all'interno della cornice delineata dagli artt. 2  e 30  Cost. e dall'art. 8  CEDU nonché da rilevanti principi contenuti nella L. n. 184 del 1983, limita l'assolutezza del divieto al solo piano giuridico formale delle relazioni parentali, in funzione della costituzione del nuovo status filiale. In relazione, invece, ai legami socio affettivi, la presunzione della necessità di una soluzione di continuità ha carattere relativo e deve confrontarsi con l'interesse preminente del minore a non perdere, ove ne possa essere pregiudicato, ambiti primari della costruzione della propria identità e legami la cui continuità può accrescere lo sviluppo equilibrato della sua personalità, pur nel variegato quadro traumatico dell'abbandono. La norma non esclude che il giudice possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine, attenendo la necessaria ed inderogabile recisione dei rapporti parentali, esclusivamente al piano delle relazioni giuridico formali.

Cfr. Cass.  sentenza n. 12223/2024

Rif. Leg. Art. 27 Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii

Adozione – Legami con la famiglia di origine – Interesse del minore – Pregiudizio

Il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore dopo averne accertato lo stato di abbandono, in considerazione della inadeguatezza del padre - uxoricida - a svolgere il suo ruolo genitoriale e dei parenti fino al quarto grado a garantire alla bambina il suo normale sviluppo psicofisico.

La Corte d’Appello ha accolto il gravame promosso dalla zia materna ritenendo raggiunta la prova dell'esistenza di un rapporto significativo con la minore.

Su ricorso della tutrice della minore, la Suprema Corte ritorna sul tema della prosecuzione, senza interruzione, dei rapporti tra il minore dichiarato adottabile e le persone appartenenti alla famiglia di origine, oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale n. 183/2023, la quale ritiene che, ove permangano radici affettive profonde con familiari, risulti preminente l'interesse dell'adottato a non subire l'ulteriore trauma di una loro recisione.

La Corte di merito non si è attenuta a tali parametri laddove ha disposto la prosecuzione della frequentazione tra la zia e la minore affermando che deve rilevarsi conforme all'interesse della minore mantenere un legame affettivo con la zia materna, che pur essendo risultata inidonea a funzioni vicarianti, costituisce una figura parentale positiva nella vita della minore.

E’ tuttavia opinabile che l'affetto e l'interessamento della zia possano corrispondere, attesa la loro sporadicità e discontinuità, al parametro di riferimento, avuto riguardo all'interesse preminente della minore. È stata omessa, in conclusione, un'indagine effettiva sull'esistenza di un rapporto affettivo la cui continuazione corrisponda al preminente interesse della minore.

La sentenza viene pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello anche per le spese

editor: Fossati Cesare