Cambio del cognome. La valutazione da parte del Prefetto è espressione di un potere di natura discrezionale - Cons. Stato, Sez. III, Sent., 27 maggio 2025, n. 4578

Cons. Stato, Sez. III, Sent., 27 maggio 2025, n. 4578; Pres. De Nictolis, Est. Cerroni per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La posizione giuridica del soggetto che richiede il cambio di cognome ha natura di interesse legittimo e la P.A. dispone di potere discrezionale in merito all'accoglimento dell'istanza; tuttavia, l'amministrazione deve opporre specifiche ragioni di interesse pubblico, ostative all'accoglimento dell'istanza, qualora l'istante formuli specifiche deduzioni, rivendicando la tutela della propria identità personale anche mediante l'attribuzione del nome che lo contraddistingue e identifica nella comunità; il diritto al nome è infatti tutelato dall'art. 2 Cost., in quanto afferente al diritto all'identità personale, oltre che dall'art. 7 della Carta di Nizza, entrata a pieno titolo nel diritto primario dell'Unione Europea, in forza della nuova formulazione dell'art. 6 del Trattato UE.


Diritto al nome - Cognome – Istanza di cambiamento del cognome – Acquisto della cittadinanza italiana – Potere valutativo della Prefettura – Giustizia amministrativa; Rif. Leg. Art. 2 Cost., art. 89 D.P.R. n. 396 del 2000

editor: Ferrandi Francesca