Adozione. Deve essere preminente l’interesse del minore ad una continuità socio-affettiva con i congiunti più vicini - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 17 giugno 2025, n. 16335
L’art. 27, comma 3, della L. 184/1983, riguardante gli effetti dell’adozione piena o legittimante, non esclude che il giudice possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine, attenendo la necessaria ed inderogabile recisione dei rapporti parentali, esclusivamente al piano delle relazioni giuridico formali.
Adozione - Dichiarazione di adottabilità – Interesse del minore – Minori; Rif. Leg. L. n. 184/83
editor: Ferrandi Francesca
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