Azione revocatoria: la natura gratuita o onerosa dell’atto di attribuzione patrimoniale in favore di uno dei due coniugi in sede di separazione va valutata in relazione alla situazione economica e patrimoniale di entrambi i coniugi. Cass. Civ., Sez. II, Ord. 17 giugno 2025, n. 16367

Cass. civ., Sez. II, Est. Pirari, Ord., 17/06/2025, n. 16367 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le attribuzioni patrimoniali dall'uno all'altro coniuge concernenti beni mobili o immobili, in quanto attuate nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell'evento di separazione consensuale, sfuggono sia alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio sia a quelle di un atto di vendita e tali attribuzioni svelano una loro "tipicità", la quale, di volta in volta, può colorarsi dei tratti della obiettiva "onerosità”.

Ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901  c.c., occorre valutare l’eventuale ricorrenza, nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio-compensativa" più ampia e complessiva, considerando che l'onerosità dell'attribuzione patrimoniale non può farsi discendere tout court dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma può emergere dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione. Pertanto, al fine di individuare l'esigenza di uno dei coniugi di vedersi assegnato un quid per il mantenimento, deve tenersi conto della situazione economico patrimoniale di entrambi, deducendola non solo dalla valutazione dei redditi, ma anche da ogni altra circostanza rappresentata da elementi di ordine economico, o suscettibili di apprezzamento economico, idonei ad incidere sulle condizioni delle parti

Cfr. Cass. ordinanza n. 17908/2019

Rif. Leg. 2901 c.c.

Azione revocatoria – Trasferimento della quota di immobile – Natura onerosa o gratuita

La Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sulla natura gratuita od onerosa dell'atto di trasferimento di beni disposto in sede di separazione consensuale.

Viene impugnata la sentenza della Corte d’Appello che respinge il gravame avverso la pronuncia di primo grado che ha rigettato l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa dal creditore del marito in relazione al trasferimento in favore della moglie della di lui quota di proprietà, pari alla metà, dell'unità immobiliare come intervenuta in sede di separazione consensuale.

La Suprema Corte si riporta al proprio precedente - ordinanza n. 17908 del 4/7/2019 - nel quale la terza Sezione ha affrontato la questione della natura onerosa o gratuita dell’atto di trasferimento dello stesso bene tra i coniugi in sede separativa.

Nella fattispecie, i giudici di merito hanno ritenuto che l'atto di trasferimento avesse carattere solutorio e non di liberalità, in quanto l'immobile in oggetto era adibito a casa familiare e in quanto le parti avevano ritenuto, sia in sede di separazione, sia di divorzio, che spettasse alla moglie un assegno di mantenimento da parte del marito, da soddisfare una tantum con il trasferimento, in suo favore della quota di proprietà del primo.

Tali argomentazioni non considerano però che l'assegno di mantenimento andava riconosciuto solo ove fosse emerso che la moglie non era in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale, versando effettivamente in una situazione di disparità economica rispetto al marito.

Pertanto le censure sono ritenute fondate e la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d'Appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

editor: Fossati Cesare