AdS. Condotta maltrattante della figlia non percepita dalla madre. Grave motivo per discostarsi dalla volontà della beneficiaria - Tribunale di Verona, decr. 11 giugno 2025 n. 7457

Si ringrazia l'Avvocato Vittorio Casara e l'Avvocata Barbara Lanza per la segnalazione del provvedimento.

Lunedì, 23 Giugno 2025
Giurisprudenza | Amministrazione di Sostegno | Merito Sezione Ondif di Verona
Tribunale di Verona, decreto 11 giugno 2025 n. 7457 – Pres. Guerra, Giud. Rel. Manfroni per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di amministratore di sostegno, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza a un parente entro il quarto grado e ad un affine entro il secondo, non comporta la nullità o l'annullamento o la revoca del decreto di nomina per violazione del contraddittorio.
Tali soggetti, richiamati attraverso il combinato disposto dell'art. 407 comma 3, 406 e 417 cc, non sono parti del procedimento di protezione dell'amministrazione di sostegno, né tantomeno litisconsorti necessari.
Deve essere disattesa la nomina ad amministratore di sostegno della figlia indicata come persona di fiducia dalla beneficiaria, laddove emerga una situazione di dipendenza patologica tale per cui si è persa la pari dignità dei due soggetti, con uno stravolgimento delle comuni regole di rispetto e cura discendente dal legame figlia - madre anziana. Ciò è tanto più vero, laddove la beneficiaria non riesca a cogliere il disvalore giuridico, oltre che morale, degli atteggiamenti prevaricatori e maltrattanti tenuti dalla figlia, dovendosi, pertanto, ritenere la sussistenza dei gravi motivi per discostarsi dalla volontà della beneficiaria.
 
Amministratore di sostegno - Maltrattamenti da parte della figlia verso la madre - Rif. Leg. artt. 404, 407 comma 3, 406 e 417 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria