Divieto temporaneo di espulsione anche per il convivente more uxorio della donna che abbia appena partorito - Cass. Civ., Sez. I, ord. 16 giugno 2025 n. 16079

Cass. Civ., Sez. I, ord. 16 giugno 2025 n. 16079 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Reggiani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Espresso il seguente principio di diritto:
In tema di espulsione amministrativa, il divieto temporaneo di espulsione previsto dall'art. 13, comma 2, lett. d, D. Lgs. n. 286 del 1998, come risultante all'esito della sentenza additiva di accoglimento della Corte costituzionale n. 376 del 2000, va interpretato nel senso che esso si riferisce anche al convivente della madre del neonato, il quale abbia riconosciuto il figlio, sempre che sussistano i requisiti di stabilità e serietà della convivenza, trattandosi di disposizione volta a tutelare sia pure temporaneamente il nucleo familiare in formazione intorno al neonato.
 
La sentenza della Corte costituzionale n. 376 del 2000, nel dichiarare l'incostituzionalità parziale dell'art. 19, comma 2, lett. d, D.Lgs. n. 286 del 1998, ha dato rilievo ai legami familiari, e in particolare alla relazione tra figlio e genitori, coniugati e conviventi, nei primi mesi di vita del neonato, da custodire nell'interesse del figlio e dei genitori in un momento in cui il nucleo familiare è in formazione.
 
Stranieri - Diritto di ricongiungimento familiare – Diritto al rispetto della vita familiare – Convivenza - Divieti di espulsione e di respingimento - Disposizioni in materia di categorie vulnerabili - Rif. Leg. artt. 2 e 5 del D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5; artt. 13 e 19 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; artt. 8 e 12 CEDU; artt. 9 e 10 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo; artt. 2, 3, 29 e 30 Cost.

editor: Cianciolo Valeria