Atti sessuali realizzati con una persona dormiente e ubriaca. Integrato il reato di violenza sessuale - Cass. Pen., Sez. III, sent. 20 giugno 2025 n. 23111

Cass. Pen., Sez. III, sentenza 20 giugno 2025 n. 23111 – Pres. Andreazza, Cons. Rel. Di Stasi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Tra le "condizioni di inferiorità psichica o fisica", previste dall'art. 609-bis, secondo comma, n. 1 cod. pen., rientrano anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l'abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente.
Non rileva, quindi, l'eventuale consenso prestato dalla vittima, giacchè esso è viziato ab origine dalla condizione di menomazione della stessa, ma rileva la consapevolezza dell'agente della situazione di inferiorità psichica in cui versi la persona offesa e il fatto che, in ragione di tale situazione la medesima non possa esprimere un valido consenso in forza delle condizioni in cui si trovi, situazione che l'autore del fatto sfrutta per accedere alla sfera sessuale della vittima.
L'abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica consiste, infatti, nel doloso sfruttamento della menomazione della vittima e si verifica quando le richiamate condizioni sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in uno stato di difficoltà, viene ridotta ad un mezzo per l'altrui soddisfacimento sessuale.
 
Violenza sessuale – Dichiarazioni della vittima – Credibilità – Stato di ubriachezza della persona offesa - Consenso – Condizioni di inferiorità psichica o fisica della vittima - Mancato riconoscimento della circostanza attenuante della minore gravità del fatto – Inammissibilità - Rif. Leg. art. 609-bis cod. pen.; artt. 192, 533 e 611 cod. proc. pen.

editor: Cianciolo Valeria