Adozione in casi particolari: non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 299 c.c., che preclude la possibilità di sostituire il cognome originario del minore con il cognome dell'adottante. Tribunale per i Minorenni di Bari, Ord. 17 gennaio 2025

Venerdì, 20 Giugno 2025
Giurisprudenza | Cognome | Adozione | Merito
TM Bari, Est. Montaruli, ordinanza 17.01.2025 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La previsione normativa dell'art. 299, primo comma, codice civile, che preclude la possibilità di ottenere con la sentenza di adozione in casi particolari la sostituzione del cognome del padre biologico, estraneo alla vita del minore e in cui lo stesso non si riconosce, con il cognome dell'adottante, che il minore identifica come figura paterna, configura una lesione della vita privata e familiare e si pone in contrasto con il «best interest» del minore. E’ pertanto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in relazione all'art. 299 del codice civile, per violazione degli articoli 2, 3 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 8 della CEDU, nella parte in cui non consente con sentenza di adozione in casi particolari, di derogare alla previsione che impone di anteporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato minorenne, consentendone anche la sostituzione, cosi' escludendo la valutazione in concreto del preminente interesse del minore alla tutela dell'identità personale e della sua vita privata e familiare.

Rif. Leg. Artt. 299, 300 c.c.; Art. 55 Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.

Nome - Adozione e affidamento - Adozione di minori in casi particolari - Cognome dell'adottato - Anteposizione del cognome dell'adottante rispetto a quello dell'adottato - Preclusione

Nel contesto di un procedimento di adozione in casi particolari ai sensi dell’art. 44, lett. b) della Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii., il ricorrente e la madre del minore hanno concordemente richiesto che con la sentenza di adozione fosse disposta la sostituzione del cognome del padre naturale con quello del padre adottivo del minore, in deroga a quanto previsto dall'art. 299 del codice civile la cui disciplina si applica al caso di specie in forza del richiamo contenuto nell'art. 55 della legge n. 184/1983 e in analogia con quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 184/1983. A sostegno della domanda i coniugi deducevano il prolungato disinteresse del padre biologico, dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, con argomentazioni ritenute condivisibili e supportate dalle risultanze istruttorie.

Il Tribunale per i minorenni richiama le argomentazioni poste a sostegno delle pronunce della Corte Costituzionale, sull’art. 266, 299, 300 c.c., nelle quali il cognome si configura come il fulcro - insieme al prenome - dell'identità giuridica e sociale della persona, tale da collegare l'individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status filiationis.

E' ormai consolidato il convincimento che il minore sia titolare di tutti i diritti e le libertà riconosciuti all'essere umano, in quanto indispensabili al proprio sviluppo e alla piena esplicazione della propria personalità sociale, come confermato dalle numerose disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che danno rilievo alla volontà di soggetti minori.

La considerazione del superiore interesse del minore, secondo la giurisprudenza costituzionale, in sintonia con la giurisprudenza EDU, impone una valutazione aderente alle esigenze del caso concreto, senza rigidi automatismi nel meccanismo di attribuzione del cognome.

editor: Fossati Cesare