Un’unica condotta violenta in danno della moglie giustifica l’addebito della separazione al marito maltrattante. Tribunale di Castrovillari, sent. 24 luglio 2024

Tribunale di Castrovillari, Est. Magarò, sentenza 24.07.2024 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In caso di condotte violente perpetrate in danno del coniuge, ai fini della pronuncia dell’addebito della separazione nei confronti dell’altro è sufficiente che la vittima provi l’esistenza anche di un’unica condotta violenta, essendo tale comportamento di per sé idoneo a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, in quanto lesivo della pari dignità di ogni persona e ciò anche nella ipotesi in cui tale condotta sia risalente nel tempo, a nulla rilevando che la conflittualità fra i coniugi si sia concretizzata in epoca antecedente rispetto al verificarsi di tali eventi o che le violenze si siano verificate in epoca posteriore rispetto all’insorgere della crisi coniugale ed indipendentemente dalla condotta del coniuge vittima dell’abuso.

Ai fini della valutazione della gravità ed efficienza causale, infatti, la lesione della dignità della persona del coniuge che si concretizza mediante atti di violenza fisica e psichica costituisce gravissima violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, di per sé idonea a determinare l’intollerabilità della convivenza con esonero per il giudice di merito dal dovere di comparazione delle condotte della vittima, in quanto trattasi di condotte che per la loro gravità possono essere comparabili soltanto con comportamenti omogenei

Rif. Leg. Artt. 151, 156 c.c.

Addebito della separazione – Violenza in danno del coniuge - Assegnazione della casa coniugale – Contributo al mantenimento del coniuge

Parte ricorrente chiedeva la separazione coniugale dal marito rappresentando il deterioramento dell’unione coniugale a causa del carattere violento del resistente, il quale, peraltro, da tempo intratteneva una relazione extraconiugale con altra donna, di cui la moglie, che versava in gravi condizioni di salute, era venuta a conoscenza qualche anno prima.

Viene accolta la domanda di addebito fondata sul comportamento violento del resistente, sulla relazione extraconiugale da lui intrattenuta, sulla mancanza di supporto e sostegno, da parte del marito, in occasione della scoperta della patologia da cui risultava affetta la ricorrente e durante il periodo di cura, sulla generale indifferenza del marito nei suoi confronti.

Premesso che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l’irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, il Tribunale chiarisce che l’indagine sull’intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, gravando sulla parte che chiede l’addebito l’onere di provare la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri derivanti dal matrimonio e l’efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

Dall’accertamento della sussistenza di condotte violente nei confronti del coniuge, ne deriva sia la fondatezza della domanda di separazione, sia l’addebitabilità della separazione al coniuge che le ha perpetrate. Le domande di mantenimento formulate da entrambe le parti devono essere rigettate: quella proposta dalla parte resistente in quanto la pronuncia di addebito della separazione ne esclude il riconoscimento, mentre quella proposta dalla parte ricorrente in quanto non risulta provato uno squilibrio reddituale e patrimoniale tra i due coniugi tale da consentirne l’accoglimento.

Posto che l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, la relativa domanda va respinta essendo i figli della coppia maggiorenni ed economicamente autosufficienti.

Va dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente, giacchè soggetta a riti diversi e non cumulabile nel medesimo giudizio trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi".

editor: Fossati Cesare