L’aspra conflittualità tra i genitori per questioni riguardanti i figli giustifica l’affidamento esclusivo. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 17 giugno 2025, n. 16274

Giovedì, 19 Giugno 2025
Giurisprudenza | Affidamento dei figli | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Est. Casadonte, Ord. 17/06/2025, n. 16274 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nell’adottare i provvedimenti relativi ai figli, il Giudice deve perseguire il criterio dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto intesa al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione con uno dei genitori, in applicazione di valutazioni astratte, non misurate con la specifica realtà familiare. Il giudizio va formulato in base ad elementi concreti relativi al modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti e alle rispettive capacità di relazione affettiva e l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sull’idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro, dovendosi privilegiare quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.

Rif. Leg. Artt. 337-ter, 337-quater, 337-sexies c.c.; Art. 5 Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.

Affidamento esclusivo – Assegno divorzile – Contributo al mantenimento dei figli

Viene impugnata la sentenza della Corte d'Appello di Milano che, in parziale accoglimento del gravame proposto contro la sentenza di divorzio, rideterminava il contributo di mantenimento dei figli a carico del padre revocando l'assegno divorzile in favore della madre a far data dal passaggio in giudicato della sentenza parziale di divorzio.

La Corte d'Appello milanese, dopo aver disposto l'ascolto dei minori con l'ausilio di un esperto, confermava l'assegnazione della casa familiare alla madre e l'affidamento esclusivo al padre attesa la comprovata ed elevatissima conflittualità fra i genitori incapaci di trovare soluzioni condivise.

Ritiene oggi la Suprema Corte che in ordine all’affidamento dei minori, il giudice del merito si sia nel concreto attenuto ai criteri elaborati dalla giurisprudenza, considerando la persistente conflittualità fra i genitori sulle questioni riguardanti i figli.

Quanto all’assegno divorzile, all’indomani della sentenza n. 18287 dell'11 luglio 2018, è richiesta la valutazione del contributo fornito dal coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, tenendo conto della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto. In tale prospettiva la Corte d'Appello ha escluso una componente perequativa e compensativa. Poiché l'assegno di divorzio può giustificarsi anche solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive, la domanda della ricorrente rivalutata nei predetti termini, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.

editor: Fossati Cesare