Assegno divorzile. Condizione essenziale è lo squilibrio economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo - Cass. Civ., Sez. I, ord. 17 giugno 2025 n. 16313

Giovedì, 19 Giugno 2025
Giurisprudenza | Divorzio | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 17 giugno 2025 n. 16313 - Pres. Acierno, Cons. Rel. Caprioli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno.
Ne consegue che l'unico denominatore comune e condicio sine qua non nell'esame del diritto all'assegno di divorzio, deve rinvenirsi nella precondizione dello squilibrio economico-patrimoniale e reddituale, conseguente allo scioglimento del vincolo.
In caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta non si procede alla fase successiva di verifica dell’applicabilità dei criteri elaborati dalle sezioni unite.
 
 
Assegno divorzile - Criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile - Disparità reddituale – Rif. Leg. art. 5 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898; art. 115 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria