Affido super esclusivo alla madre se il padre si disinteressa totalmente del figlio. Tribunale di Pescara, sent. 19 maggio 2025

Tribunale di Pescara, sentenza 19/05/2025, n. 559 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La regola dell'affido condiviso è derogabile solo in caso di pregiudizio per il minore, ovvero quando uno dei due genitori si dimostri inidoneo ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico di colui con il quale il figlio non coabiti stabilmente.

Il disinteresse mostrato dal genitore per l’effettivo esercizio della responsabilità genitoriale è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all’assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, la quale può giustificare una concentrazione della responsabilità in capo all’altro genitore anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, dando luogo al cosiddetto affido super esclusivo che, in siffatte ipotesi, ben può essere disposto anche d’ufficio.

 

Rif. Leg. Artt. 337-ter, 337-quater c.c.

Affido condiviso – Inidoneità genitoriale – Affido super esclusivo – Oneri di mantenimento del figlio minore e del maggiorenne non economicamente indipendente

Nella contumacia del resistente, il Tribunale di Pescara accoglie la domanda di separazione personale dei coniugi avanzata dalla ricorrente, disponendo l’affido in via super esclusiva del figlio minore alla madre, assegnataria della casa familiare, con facoltà per la medesima di adottare anche le decisioni di maggiore interesse per il minore.

La domanda di separazione personale dei coniugi trova accoglimento, essendo venuta meno l'affectio coniugalis che deve caratterizzare il rapporto matrimoniale, per essere i coniugi da tempo separati di fatto.

Nel caso di specie viene disposto l'affidamento super esclusivo del minore alla madre in ragione della scarsa adeguatezza al ruolo genitoriale del resistente, che non ha mai provveduto al sostentamento dei figli sotto il profilo economico e nemmeno sotto quello morale, con inevitabile compromissione dei rapporti padre – figli, i quali ultimi, per paura dell’aggressività del genitore, si astengono dall'avere contatti con lui.

Seguono disposizioni relative al contributo al mantenimento di entrambi i figli tenuto conto delle condizioni economiche del padre come emerse a seguito delle indagini della polizia tributaria e dei costi sostenuti dalla madre collocataria del minore e convivente con il figlio maggiorenne non economicamente indipendente.

editor: Fossati Cesare