Bambino nato da PMA. Adozione possibile del genitore intenzionale anche senza il consenso del genitore biologico - Cass. Civ., Sez. I, ord. 17 giugno 2025 n. 16242

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 17 giugno 2025 n. 16242- Pres. Rel. Acierno per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La valutazione circa la sussistenza di un rapporto genitoriale deve fondarsi su elementi sostanziali di cura, dedizione e continuità affettiva, idonei a integrare quella specifica relazione di tipo familiare che la richiamata normativa e la giurisprudenza intendono tutelare.
Non può, in alcun caso, ritenersi ostativa all'accertamento del rapporto genitoriale la mera interruzione del contatto tra il minore e il genitore sociale, qualora tale interruzione non sia riconducibile alla volontà di quest'ultimo, ma sia stata determinata o da condotte preclusive del genitore biologico o dalla elevata conflittualità fra i partner, e, comunque, sia stata condizionata dalla concreta ed insuperabile impossibilità del genitore sociale di proseguire la frequentazione e consolidare ulteriormente il rapporto. In tal caso, l'eventuale discontinuità della relazione non può essere valutata in senso sfavorevole rispetto alla posizione del genitore sociale, né può compromettere l'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'adozione, atteso che, nelle more di questo giudizio, la disponibilità materiale del minore è rimessa al genitore legale, il quale è in grado, anche unilateralmente, di incidere sull’effettività della relazione tra il minore e il genitore sociale, limitandone o impedendone la frequentazione.

 
PMA – Omogenitorialità - Adozione in casi particolari – Conflittualità fra i partners – Interesse del minore - Rif. Leg. artt. 44 lett. d) e 46 della Legge 4 maggio 1983 n. 184; art. 2909 cod. civ.

 

editor: Cianciolo Valeria