Il giudice deve dare conto dei presupposti su cui si fonda la funzione assistenziale dell'assegno divorzile e il richiedente deve dimostrarli - Cass. Civ., Sez. I, ord. 15 giugno 2025 n. 15986

Martedì, 17 Giugno 2025
Giurisprudenza | Divorzio | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 15 giugno 2025 n. 15986 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Dal Moro per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica "ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare". In particolare, la funzione assistenziale torna in gioco o può tornarvi, anche con connotazione di prevalenza, tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio.


Assegno divorzile - Tenore di vita endo-coniugale - Criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile – Rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente - Rif. Leg. artt. 143, 146 e 151 cod. civ.; art. 5 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898.

editor: Cianciolo Valeria