Escluso dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato chi occulta il proprio reddito - Trib. di Verona, Decr., 10 giugno 2025
Si ringrazia l’Avv. Barbara Lanza per la segnalazione del provvedimento
Il Tribunale scaligero ha respinto l’istanza per la liquidazione delle competenze professionali per il patrocinio a spese dello stato proposta da un legale per il proprio assistito ammesso al patrocinio a spese dello stato, rilevando che dall’esame degli atti processuali, in via presuntiva, il soggetto disponesse di un reddito superiore a quello presupposto per l’ammissione al beneficio.
A tale conclusione il tribunale è pervenuto considerando che la parte, nel corso del giudizio per la disciplina dei rapporti tra genitori non coniugati, non aveva prodotto gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari a lui intestati, relativi agli ultimi tre anni, violando il disposto di cui all’art. 473-bis.12, III comma, c.p.c., applicandosi, anche ai fini della presente decisione, la norma di cui all’art. 473- bis.18 c.p.c.
Avvocato – Competenze professionali – Liquidazione – Patrocinio a spese dello Stato; Rif. Leg. Artt. 473-bis 12, terzo comma, c.p.c. e art. 473- bis.18 c.p.c.
Avvocato – Competenze professionali – Liquidazione – Patrocinio a spese dello Stato; Rif. Leg. Artt. 473-bis 12, terzo comma, c.p.c. e art. 473- bis.18 c.p.c.
editor: Ferrandi Francesca
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