Family Bridges e prescrizioni al genitore ostacolante per recuperare il rapporto del minore con il genitore rifiutato. Tribunale di Lecce, Ordinanza 13 giugno 2025

Lunedì, 16 Giugno 2025
Giurisprudenza | rifiuto genitoriale | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Lecce
Tribunale di Lecce, Est. Carra, Ordinanza 13.06.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Al fine di fare fronte alla drammatica situazione patologica, pregressa e persistente, del figlio minore che ostinatamente rifiuta la figura materna, qualora dalle stesse dichiarazioni rese dal minore in udienza si evinca che il figlio, vivendo un rapporto simbiotico con il padre e continuando a subire condizionamenti da parte di quest’ultimo, abbia, nei fatti, maturato il fermo convincimento della sostanziale “superfluità” della figura materna, nell’intimo convincimento di un vero e proprio “diritto” di rifiutare, per sempre, le frequentazioni della madre, va disposto, in ragione della ritenuta conformità al superiore e inderogabile interesse del minore, il nuovo “progetto di ricucitura dei rapporti tra madre e figlio”, come ideato dallo stesso Curatore speciale di concerto con il locale Servizio Sociale, con prescrizioni al genitore di astenersi da nuove e ulteriori condotte ostruzionistiche e/o elusive del provvedimento, pena l’adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale in danno del padre, e, correlativamente, di modifica dell’attuale regime di collocamento abitativo del minore.

Rif. Leg. Artt. 147, 333 e 336 c.c.

Rifiuto genitoriale – Progettualità alternativa – Family Bridges – Poteri Curatore Speciale – Condizionamento pregiudizievoli verso il minore da parte del genitore collocatario - Interesse del minore – Bigenitorialità

“In questa Ordinanza molto interessante, si può apprezzare lo sforzo sempre preminente all’interesse superiore del minore e al rispetto del principio della bigenitorialità operato all’interno del processo familiare.

Nel caso specifico, dinanzi all’allarmante situazione in cui il minore sembra aver generato un rapporto altamente simbiotico con il padre collocatario, anche a motivo di comportamenti contrastanti al diritto alla bigenitorialità dello stesso, al punto da ritenere superflua la figura materna alla stregua di un genitore addirittura ‘defunto’, il Giudice Delegato, di concerto con il progetto ideato dal Curatore Speciale e programmato insieme ai Servizi Sociali competenti, decide di collocare il minore per un brevissimo lasso di tempo (nel caso di specie 15 giorni) in una struttura residenziale nel periodo estivo, con un progetto volto alla ricucitura dei rapporti figlio-madre. Ammonisce, altresì, il padre collocatario ad astenersi da condotte ostruzionistiche ed elusive dell’emanando provvedimento, nonché invita a non tener conto di eventuali condotte di rifiuto tenute dal minore ipotizzando un condizionamento in tal senso del genitore, al limite di quello che potrebbe essere considerata una alienazione parentale, fenomeno ben noto agli operatori del diritto la quale, anche se non riconosciuta dalla giurisprudenza come vera e propria patologia, rimane una fenomenologia attuale e preoccupante.

Nel caso in esame, comunque, il Curatore Speciale ha proposto una progettualità di c.d. Family Bridges con inserimento del minore in una comunità, ossia un campus estivo, affiancandolo per 15 giorni con figure specializzate e psicoterapeuta, per poter raggiungere il duplice risultato di fargli acquisire maggiore consapevolezza critica sulle proprie scelte e decisioni da una parte e, dall’altra, riavviare il recupero del rapporto con il genitore rifiutato (in questo caso la madre). Con l’esperimento del Family Bridges, si tende, quindi, a decontaminare il minore dal genitore ‘preferito’, per poi iniziare il recupero verso la figura del genitore rifiutato. Questo programma di intervento educativo a più fasi è stato ideato dallo psicologo americano Richard A. Warshak nel 2010 e dimostra come, il Tribunale di Lecce, abbia correttamente posto in essere strategie alternative a quelle classiche che non avevano sortito effetto pur di recuperare il rapporto figlio-genitore rifiutato, anche aderendo a progettualità non necessariamente convenzionali ed, eventualmente, suggerite da una figura terza, come quella del Curatore Speciale dei Minori in stretta collaborazione con i Servizi competenti.”

 

*Si ringrazia per la segnalazione e la nota di commento l’Avv. Stefano Sinisi – Sezione Ondif Lecce

editor: Fossati Cesare