In difetto di disparità economica va negato l’assegno di mantenimento. Tribunale di Catania, Sent. 29 aprile 2025

Tribunale di Catania, Est. Guarnera, sentenza 29.04.25 n.2306 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il diritto al mantenimento del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è disponibile e soggetto, in quanto tale, al principio della domanda e di disponibilità della prova. In capo al coniuge richiedente incombe l'onere di allegare e dare prova degli elementi costitutivi di tale diritto, ovvero la non addebitabilità della separazione all'istante, la mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonchè la sussistenza di una disparità economica tra gli stessi coniugi. In difetto l’assegno di mantenimento non viene riconosciuto.

 

Rif. Leg. Artt. 143, 151, 156, 337-sexies c.c.

Separazione personale – Violazione dei doveri coniugali - Addebito – Assegnazione casa coniugale – Assegno di mantenimento per il coniuge – Disparità economica

Nella fattispecie, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Catania la pronuncia della separazione personale dalla moglie, con addebito di responsabilità a carico di quest'ultima, deducendo, a fondamento della propria domanda, il degrado del rapporto coniugale a causa del comportamento della moglie che, assorbita dagli impegni derivanti dalla sua conversione alla confessione religiosa dei "Testimoni di Geova", aveva trascurato i doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c.

Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 151  c.c. per la pronuncia di separazione, stante la rinuncia del ricorrente sia alla richiesta di addebito alla moglie della separazione che a quella tesa ad ottenere l'assegnazione della casa familiare in proprio favore, viene rigettata la domanda di mantenimento personale avanzata dalla resistente nei confronti del coniuge in quanto, non avendo la richiedente mai ottemperato all'onere di produzione fiscale-reddituale, dal raffronto dei redditi percepiti dalle parti, comproprietarie in pari quota di diverse unità immobiliari, non risultava sussitere disparità economica.

Viene, infine, disattesa la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dalla moglie, proprietaria in pari quota dell'immobile e in assenza di prole minore e/o maggiorenne economicamente non indipendente da tutelare.

Inammissibile e da rigettarsi la domanda di assegnazione delle tre autovetture e dei beni mobili a corredo della casa coniugale trattandosi di domanda non connessa con l'oggetto del procedimento.

editor: Fossati Cesare