Imposta di registro. Se nella divisione ereditaria vi è assegnazione di beni eccedenti il valore spettante a uno dei condividenti, tali attribuzioni eccedenti sono equiparate a vendite - Cass. Civ., Sez. V, ord. 11 giugno 2025 n. 15543

Cass. Civ., Sez. V, ordinanza 11 giugno 2025 n. 15543 – Pres. Stalla, Cons. Rel. Lo Sardo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini dell'imposta di registro, l'eccedenza derivante al condividente dall'assegnazione ad esso di beni di valore superiore a quello spettantegli sulla massa comune è considerata, per effetto della presunzione assoluta iuris et de iure di cui all'art. 34 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, alla stregua di una compravendita, senza che rilevi l'assunzione a conguaglio, da parte sua, di un'obbligazione pecuniaria, in favore degli altri condividenti, di ammontare corrispondente con funzione compensativa, atteso che la mutevole funzione delle pattuizioni intercorse al riguardo tra i condividenti è neutralizzata dalla predeterminazione normativa dell'unicità di trattamento tributario.
Si ha divisione con conguaglio quando ad un condividente vengono assegnati beni per un valore complessivo superiore a quello a lui spettante sulla massa comune. In questo caso, il condividente è tenuto a versare agli altri condividenti, che hanno subito una diminuzione rispetto alla propria quota di diritto, un conguaglio che è assoggettato all'imposta proporzionale prevista per i trasferimenti.
Nel caso di attribuzione esclusiva dei beni ereditari ad un solo condividente con addebito dell’eccedenza (art. 720 cod. civ.) si applicherà su quest’ultima la maggiore aliquota della compravendita.
La sentenza impugnata si è uniformata ai principi enunciati, avendo ritenuto che «poiché, dunque, nella divisione ereditaria vi è stata assegnazione di beni per un valore eccedente rispetto a quelli spettanti, tale assegnazione eccedente è considerata vendita».
 
 
Aspetti fiscali e previdenziali - Divisione e scioglimento della comunione ereditaria – Conguagli - Conguaglio in danaro in ipotesi di immobili non comodamente divisibili - Consenso dei condividenti - Necessità - Diversità dal conguaglio ex art. 728 cod. civ. - Imposta di registro - Misura dell'imposta – Rif. Leg. artt. 720, 728 e 1306 cod. civ.; art. 34 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2013 n. 18/E.
 

editor: Cianciolo Valeria