L'impugnazione del P.M. deve indicare, a pena di inammissibilità le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 11 giugno 2025 n. 22037

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 11 giugno 2025 n. 22037 – Pres. Aprile, Cons. Rel. Giordano per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il Pubblico ministero che impugni l'ordinanza del Tribunale che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari giacché non può ravvisarsi l'interesse del Pubblico ministero ad affermazioni astratte, in specie in materia di gravità indiziaria, e deve inoltre escludersi che il Pubblico ministero abbia un interesse contrario a quello dell'indagato a vedersi riconosciuta la riparazione dell'ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen.
Ciò significa che il Pubblico ministero deve, in linea di massima, fornire elementi idonei a suffragare l'attualità del suo interesse, in relazione alle condizioni di applicazione della misura fra le quali le esigenze cautelari, anche se il provvedimento impugnato non abbia esaminato taluno di quei presupposti.


Maltrattamenti - Interferenze illecite nella vita privata - Interesse ad impugnare del Pubblico ministero - Gravità indiziaria - Attualità e concretezza delle esigenze cautelari – Rif. Leg. artt. 572 e 615-bis cod. pen.; artt. 275, comma 3, 310 e 314 cod. proc. pen.

editor: Cianciolo Valeria