Presenza di traumi sul corpo di un neonato. Configurabile il reato di maltrattamenti a carico della madre - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 11 giugno 2025 n. 22019
Venerdì, 13 Giugno 2025
Giurisprudenza
| Minori
| Maltrattamenti e stalking
| Diritto penale della famiglia
| Legittimità
Sussiste la fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 572 cod. pen., se , oltre alle lesioni commesse in danno del minore, risultino ulteriori, pregressi episodi di violenza da ascrivere alla madre, imputata, comprovati dalla presenza di traumi sul corpo del bambino.
Il delitto di maltrattamenti può essere integrato anche da comportamenti vessatori che si protraggano per un lasso di tempo limitato, dato tendenzialmente neutro ai fini della configurabilità del reato, a condizione che la ripetizione di atti vessatori sia idonea a determinare la sofferenza fisica o morale continuativa della parte offesa.
Il giudice di merito può porre a base del giudizio di colpevolezza le risultanze di una consulenza medica, purché dia conto, nella motivazione della sentenza, della correttezza metodologica del suo approccio al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto.
Diritto penale - Maltrattamenti - Configurabilità del reato di maltrattamenti - Traumi sul corpo di un neonato - Durata degli atti vessatori – Rif. Leg. artt. 89, 572 e 582, 583 cod. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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