Presupposto necessario per la revisione dell'assegno divorzile è la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee ad alterare l'assetto economico stabilito al momento del divorzio. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 9 giugno 2025, n. 15387

Cass. civ., Sez. I, Est. Caprioli, Ord., 09/06/2025, n. 15387 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Per procedere alla revisione dell’assegno di divorzio è necessario accertare la sussistenza di un mutamento sopravvenuto delle condizioni economiche delle parti, quale presupposto dell'accoglimento della domanda a cui fa seguito la valutazione della fondatezza della stessa, da compiersi tenendo conto della funzione in concreto svolta dall'assegno alla luce dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 del 2018 - ove la valutazione delle condizioni economiche delle parti è collegata causalmente agli altri indicatori presenti nell'art. 5, comma 6, L. 898 del 1970, al fine di accertare se l'eventuale disparità esistente all'atto dello scioglimento del matrimonio sia stata determinata da scelte condivise di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di uno dei coniugi, tenuto conto della durata del matrimonio e delle rispettive ed effettive potenzialità professionali e reddituali - in modo tale poter valutare l'incidenza o meno delle sopravvenienze sulla spettanza o sulla misura dell'assegno (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14160 del 04/05/2022).

 

Rif. Leg. Artt. 5, 9 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.; Art. 473-bis.29 c.p.c.

Assegno divorzile – Revisione – Circostanze sopravvenute – Prova – Contributo ai bisogni della famiglia – Funzione composita dell’assegno divorzile

Nanti la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, il Tribunale ordinario di Roma revocava l'obbligo posto a carico del marito di corrispondere un contributo al mantenimento delle figlie e l’assegno divorzile in favore della ex coniuge. La Corte di Appello di Roma accoglieva il reclamo limitatamente al versamento dell’assegno divorzile in favore della moglie.

La Suprema Corte precisa che, stante la definitività dei provvedimenti adottati in sede di divorzio, la revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi", ma, prima di tutto, impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. In presenza di sopravvenienze, dunque, è indispensabile accertare l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica (Cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 354 del 10/01/2023 ).

Il ricorso viene ritenuto inammissibile in quanto le censure mosse dal marito obbligato al versamento si concretano in una critica alla valutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità.

editor: Fossati Cesare