La mutatio libelli contenuta nella comparsa conclusionale di replica è inammissibile in quanto tardiva. Tribunale di Milano, sentenza 22 maggio 2025

Martedì, 10 Giugno 2025
Giurisprudenza | Processo civile | Avvocato | Merito
Tribunale di Milano, Est. Gentile, sentenza 22.05.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel processo di cognizione ciò che rende ammissibile l’introduzione in giudizio, oltre la barriera preclusiva segnata dall’udienza ex art. 183 c.p.c., di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere dall’attore è il carattere della teleologica “complanarità”, dovendo tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta tra le medesime parti, al fine di realizzare l’utilità finale già perseguita con la domanda originaria. Tanto premesso, in virtù dei principi di portata generale della domanda, della ragionevole durata del processo e dell’equo contemperamento tra principio del contraddittorio e dello ius variandi, la mutatio libelli della domanda svolta nella comparsa conclusionale di replica nel procedimento semplificato di cognizione è inammissibile. Diversamente si determinerebbe un gravissimo e inaccettabile vulnus al diritto del contraddittorio tra le parti che non potrebbero più difendersi e dedurre prove rispetto alla diversa domanda. La soluzione di rimettere in termini le controparti determinerebbe la regressione del processo, in spregio al principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del processo, come rafforzato dai principi di speditezza e concentrazione posti dall’art. 1 della Legge 26 novembre 2021 n. 206. Ne consegue che la mutatio libelli nel rito semplificato può avvenire alla prima udienza o, al più tardi, con la prima memoria ex art. 281-duodecies c.p.c., ma non oltre.

 

Rif. Leg. Artt. 88, 91, 96, 281-decies e ss. c.p.c.; Art. 762, 763, 1432, 1450 c.c.; Artt. 55, 56, 164 D.Lgs. 22.01.2004 n. 42; Art. 48 Codice Deontologico Forense

Divisione ereditaria – Omissione di beni ereditari – Corrispondenza tra legali – Riserva – Produzione in giudizio – Transazione – Nullità parziale – Mutatio libelli – Inammissibilità – Condanna alle spese - Responsabilità aggravata

Parte ricorrente cita in giudizio, nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, i fratelli chiedendo loro il conguaglio, oltre interessi al saldo, per l’attribuzione di un reperto archeologico di valore, nell’atto di divisione perfezionato mediante scrittura privata.

Preliminarmente viene dichiarata l’inammissibilità del messaggio di posta elettronica ordinaria, contraddistinto dalla dicitura “riservata” prodotto in giudizio dal ricorrente in violazione dell’art. 48 CDF.

La domanda attorea di accertamento della nullità parziale dell’atto di divisione viene ritenuta inammissibile in quanto formulata tardivamente, mentre quella di condanna dei convenuti a pagare in solido la somma a conguaglio viene rigettata in quanto infondata, non essendo peraltro il ricorrente legittimato attivo a fare valere, anche solo in via di eccezione e incidentale, la nullità sancita dall’art. 164 D.Lgs. 42/2004.

Alla soccombenza integrale del ricorrente segue la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c.; l’introduzione alla prima udienza di un’eccezione di nullità parziale della scrittura privata di divisione, l’ulteriore modifica del thema decidendum in comparsa conclusionale di replica, il deposito di un documento improducibile in quanto riservato e la proposizione di una domanda di condanna in relazione ad un diritto di credito inesistente determinano la condanna per responsabilità aggravata a mente dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. con ulteriore condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c.

Alla violazione dell’art. 48 CDF segue la segnalazione del difensore al C.D.D. presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, per le valutazioni di competenza.

editor: Fossati Cesare