AdS. La figlia caregiver è persona più idonea rispetto alla persona designata come AdS - Cass. Civ., Sez. I, ord. 5 giugno 2025 n. 15055

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 5 giugno 2025 n. 15055 – Pres. Tricomi, Cons. Rel. Russo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Colui che è stato designato quale futuro amministratore di sostegno con atto notarile non deve allegare elementi per dimostrare la opportunità e convenienza della nomina. In questo caso rileva la volontà della persona -manifestata in un momento in cui è in possesso delle sue facoltà mentali - che è espressione di autodeterminazione e che va rispettata salvo che sussistano gravi motivi
La relazione di cura tra la beneficiaria e la figlia, che ha assunto la funzione di caregiver non è irrilevante, perché la presenza di un caregiver può considerarsi indicativa del fatto che si è instaurata tra la persona curata e il soggetto che se ne prende cura una relazione fiduciaria anche più forte di quella precedentemente espressa nell'atto di designazione; e quindi il giudice di merito ben può ritenere che il caregiver sia, in base alle circostanze concrete, persona più idonea a realizzare i migliori interessi della persona beneficiaria rispetto alla persona designata come amministratore di sostegno, anche in ragione di fatti ed elementi sopravvenuti alla designazione.


Amministrazione di sostegno - Designazione fatta dal beneficiario – Caregiver - Volontà della persona - Rif. Leg. artt. 408 e 2697 cod. civ.; artt. 132 comma 2 n. 4, 134 e 737 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c.; art.12 delle preleggi.

editor: Cianciolo Valeria