Con il raggiungimento della maggiore età del figlio la detrazione spetta al genitore affidatario nella stessa misura - Cass. Civ., Sez. Trib., ord. 7 giugno 2025 n. 15224

Cass. Civ., Sez. Trib., ordinanza 7 giugno 2025 n. 15224 - Pres. Cataldi, Cons. Rel. Di Marzio per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La detrazione per figli a carico spetta a prescindere dall'età del figlio e dalla convivenza con i genitori e dalla eventuale circostanza che il figlio sia portatore di handicap.
La Cassazione ha pertanto, espresso il seguente principio di diritto:
"La detrazione fiscale per i figli a carico, prevista dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 è riconosciuta ai genitori, legalmente separati o divorziati, nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio, quando quest'ultimo raggiunge la maggiore età, senza che sia necessario un accordo in tal senso tra i genitori."

 

Aspetti fiscali e presidenziali - Detrazione fiscale per i figli a carico - Affidamento dei figli  - Raggiungimento della maggiore età dei figli – Rif. Leg. art. 12, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

editor: Cianciolo Valeria