AdS. Il reclamo avverso il decreto del GT è di competenza del Tribunale - Cass. Civ., Sez. I, ord. 6 giugno 2025 n. 15189

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 6 giugno 2025 n. 15189 - Pres. Tricomi, Cons. Rel. Casadonte per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Fra l'apertura e la cessazione dell'amministrazione di sostegno si collocano tutte le richieste che l'amministratore di sostegno, il beneficiario, il P.M. o le altre parti interessate (parenti, eredi, aventi causa, ecc.) possono presentare al giudice tutelare o quelle che lo stesso può attivare d'ufficio sulla scorta dei poteri di vigilanza attribuitigli dalla legge e per le quali valgono le disposizioni degli artt. 411 e 412 cod. civ..
In tutti i casi si tratta di richieste che danno luogo a segmenti procedimentali autonomi e distinti rispetto a quello iniziale di apertura della procedura e nomina dell'amministratore di sostegno, e che si concludono con decreti che secondo la nuova previsione dell'art. 473-bis.58 sono reclamabili al tribunale ai sensi della generale regola dell'art. 739 cod. proc. civ. e non più alla corte d'appello (come previsto dall'art. 720-bis cod. proc. civ.), con possibilità altresì di ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale collegiale.

 
Amministrazione di sostegno – Reclamo - Regolamento di competenza – Riforma Cartabia - Disciplina transitoria - Competenza del tribunale - Rif. Leg. artt. 404-413 cod. civ.; artt. 473-bis.58, 720-bis, 739 cod. proc. civ.; art. 35, 1 comma, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

editor: Cianciolo Valeria