Assegno divorzile: il contributo del richiedente alla vita familiare va provato. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 30 maggio 2025, n. 14459
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in funzione perequativa-compensativa presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio del coniuge più debole in favore delle esigenze familiari. In mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, il coniuge debole è tenuto a dimostrare di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche o proprie risorse personali e sociali. In difetto, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Conf. Cass. n. 26520 del 11.10.2024
Rif. Leg. Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.
Assegno divorzile – Finalità compensativa e perequativa – Prova – Contributo ai bisogni della famiglia – Autoresponsabilità – Motivazione apparente
Dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale di Bologna dispone il versamento di un assegno divorzile con una pronuncia confermata dalla Corte d'Appello nella sentenza oggi impugnata.
La controversia concerne il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativa-perequativa, stante, nella fattispecie, l’acclarata autosufficienza economica delle parti.
La Suprema Corte rileva coma il Giudice dell’appello si sia limitato ad affermare la sussistenza di tutte le condizioni necessarie al riconoscimento del diritto a percepire un assegno di divorzio per le ragioni ripetutamente affermate da nota giurisprudenza, con motivazione dalla quale non si evince l'accertamento della riconducibilità dello squilibrio economico tra gli ex coniugi all'organizzazione familiare durante la vita in comune e al contributo reso dalla richiedente.
La sentenza impugnata viene cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
editor: Fossati Cesare
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