Affido esclusivo rafforzato alla madre se il padre è inadempiente e assente dalla vita della minore. Tribunale di Savona, sentenza 5 giugno 2025

Venerdì, 6 Giugno 2025
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Minori | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Savona
Tribunale di Savona, Est Passalalpi, sentenza 5.06.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Al precipuo fine di tutela della minore, in ragione della condotta abbandonica e inadempiente posta in essere da parte del padre, incurante del regime delle visite e delle possibili sofferenze che rischia di infliggere alla figlia nei lunghi periodi in cui non la frequenta né la contatta telefonicamente, va disposto l’affido esclusivo rafforzato alla madre la quale, per l’effetto, potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni della ragazza; rimane fermo il diritto e dovere del padre di vigilare sull’istruzione ed educazione della minore, con facoltà di ricorrere al giudice qualora ritenga che vengano assunte decisioni pregiudizievoli al di lei interesse.

 

Rif. Leg. Artt. 337-ter, 337-quater c.c.; Artt. 473-bis.29, 473-bis.39 c.p.c.

Affido esclusivo rinforzato – Inadempienza e noncuranza da parte del genitore – Sanzioni - Regime di frequentazione – Oneri di mantenimento – Modifica delle condizioni di mantenimento e affidamento della minore

Nella contumacia del convenuto, il Tribunale di Savona decide sulla domanda di modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della minore, nata da una relazione more uxorio, disponendo l’affido esclusivo rafforzato alla madre in considerazione delle gravi inadempienze del padre dal punto di vista relazione e accuditivo, non senza avere prima verificato l’assenza di ragioni tali da sconsigliare tale scelta, mostrandosi la genitrice pienamente idonea e non  escludente.

Le disposizioni assunte vanno accompagnate con la previsione di un intervento diretto a supportare il padre, previo suo consenso, nel recupero delle proprie competenze e del pieno esercizio della responsabilità genitoriale.

Confermata la collocazione della minore presso la madre, il Collegio ritiene che, tenuto conto dell’età della minore, ormai dodicenne, preso atto dell’atteggiamento della ragazza, non sofferente, nonostante l’irregolarità e l’incostanza della frequentazione col genitore, sia opportuno prevedere incontri liberi padre e figlia, visto l’affetto sincero del primo nei confronti della minore.

Disposte le misure di carattere economico, il Tribunale ribadisce che, stante l’inadempienza del padre che ha ostacolato il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, sia da accogliere anche la domanda della ricorrente diretta ad ottenere l’ammonimento dell’ex compagno ex art. 473-bis.39 lett. a) c.p.c., ma che allo stato non sussistano i presupposti per applicare la misura di cui all’art. 473-bis.39 c.p.c. lett. b) risultando, le disposizioni già assunte, funzionali ad intervenire sulle condotte inadempienti del genitore, facendogli conseguire una maggiore consapevolezza del proprio ruolo e delle responsabilità ad esso connesse.


*Si ringrazia l'avv. Giuseppe Piccardo, Presidente Ondif sezione Savona per la segnalazione

editor: Fossati Cesare