Assegno sociale: la separazione consensuale, peraltro fittizia, non incide sul requisito reddituale. Cass., Sez. Lav., Ord. 30 maggio 2025, n. 14586
In tema di assegno sociale, spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale. Ai fini dell'indicazione del requisito reddituale concorrono i redditi coniugali conseguibili nell'anno solare di riferimento e i redditi di qualsiasi natura; non assume rilevanza alcuna la mancata richiesta da parte dell'assistito dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, spettando l'assegno sociale anche a chi abbia rinunciato al diritto derivante dall'altrui obbligo di mantenimento o di alimenti e non essendo rinvenibile né dalla lettera della legge né dalla ratio dell'art. 3 comma 6 L. 335/1995 alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole; al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività
Conf. Cass. ord. 21699/2023
Rif. Leg. Art. 3 Legge 8 agosto 1995, n. 335
Assegno sociale – Requisiti – Stato di bisogno - Oggettività – Prova - Redditi del coniuge – Redditi occulti
Nanti la Corte di Cassazione viene impugnata la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di riconoscimento del diritto all'assegno sociale da parte della ricorrente ultrasessantacinquenne asseritamente in stato di bisogno, già negatole in via amministrativa per ritenuta disponibilità, propria e del coniuge, di redditi occulti.
Il Tribunale aveva già respinto le deduzioni della richiedente in ordine alla mancata ripresa della convivenza con il marito, dal quale era consensualmente separata, e alla mancata percezione di redditi e aiuti economici, a nulla rilevando la titolarità di un unico immobile edificato in economia e mantenuto con l'apporto di coniuge e figli, nonché confiscato per i precedenti penali del coniuge detenuto; il Tribunale aveva peraltro rilevato la natura fittizia della separazione coniugale, per avere il marito successivamente stabilito la sua residenza al medesimo indirizzo della ricorrente.
Richiamata la normativa sull'assegno sociale, disciplinata dall'art. 3 comma 6 della L. 335/1995, che prevede il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale per il cittadino ultrasessantacinquenne che versi in uno stato di bisogno effettivo, la Suprema Corte rileva che da tempo è stato pacificamente osservato (cfr. sent. n. 23477/2010) che in tema di assegno sociale, spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale. E, ai fini dell'indicazione del requisito reddituale, vengono in rilievo aspetti fattuali oggettivi di concreta dimostrazione, anche indipendenti da rilievi formali, già valutati dalla Corte d’Appello e tali da smentire la mancanza di mezzi di sostentamento.
Entrambi i motivi di ricorso sono ritenuti inammissibili in quanto mirano ad introdurre una rivisitazione degli elementi raccolti nel giudizio di merito, senza fornire neppure una chiave di lettura inequivocamente alternativa e non sufficientemente dimostrativi della loro decisività ai fini del giudizio.
Il ricorso viene pertanto respinto.
editor: Fossati Cesare
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