PMA. La sentenza della Consulta n. 68 del 22 maggio 2025 ha valore retroattivo - Cass. Civ., Sez. I, ord. 5 giugno 2025 n. 15075
Infondato il ricorso del ministero impugnante il provvedimento della corte d’appello di Brescia che ha considerato possibile un’interpretazione evolutiva dell’articolo 8 della legge n. 40 del 2004, essendo sopravvenuta, con la sentenza n. 68 del 2025, la declaratoria di illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevede che anche il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.
Pur essendo infondato il ricorso per cassazione del ministero dell’interno, il decreto impugnato, essendo erroneamente motivato in diritto, deve essere corretto nella motivazione, ai sensi dell’articolo 384 ultima comma c.p.c.
Il dispositivo del decreto della corte d’appello è conforme al diritto in virtù della sopravvenuta sentenza di accoglimento della corte costituzionale che ha effetti erga omnes e impedisce di applicare la norma preclusiva dichiarata incostituzionale alle situazioni ai rapporti, come nella specie, ancora pendenti.
PMA – Unioni omoaffettive - Status del nato in Italia con PMA – Maternità d'intenzione - valore retroattivo della sentenza della Consulta – Rif. Leg. art. 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40; art. 384 c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria
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