La casa coniugale in comproprietà non assegnata al coniuge va rilasciata in favore della comunione sul bene. Tribunale di S.Maria Capua Vetere, sentenza 7 maggio 2025

Lunedì, 2 Giugno 2025
Giurisprudenza | Comunione legale | Casa coniugale | Merito
Tribunale Santa Maria Capua Vetere, Sez. IV, Sent., 07/05/2025, n. 1503 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ove non possa essere oggetto di assegnazione a uno dei coniugi, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, con conseguente soggezione dei rapporti di godimento all’art. 1102  c.c., a cui consegue la violazione dei criteri ivi stabiliti nell’ipotesi di occupazione ad opera dell'ex coniuge che la utilizzi personalmente in via esclusiva, così impedendo all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene. In tale ipotesi va ordinato non il rilascio di una "quota ideale" da un comproprietario all'altro, bensì il rilascio in favore della comunione, condizione che legittima, con l'accertamento dell'inesistenza di un titolo a detenere autonomamente il bene, la successiva assunzione, da parte della comunione, delle determinazioni possibili, anche con lo strumento di cui all'art. 1105  c.c.

 

Rif. Leg. Artt. 1102, 1105 c.c.

 

Comunione immobiliare – Rilascio – Indennità sine titulo - Prova

 

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglie parzialmente la domanda di parte attrice che chiede la condanna della coniuge separata al rilascio degli immobili in comproprietà e al pagamento della indennità di occupazione senza titolo.

Preso atto della mancanza di regolamentazione dei rapporti tra i coniugi in sede separativa, anche relativamente all'eventuale assegnazione della casa familiare e dell'altro immobile in comproprietà, il Tribunale afferma che, per quanto la convenuta detenesse in via esclusiva entrambi gli immobili in comproprietà, non risulta provato che questa avesse in qualche modo impedito all'attore di farne parimenti uso e lo avesse in qualche modo escluso dalla comunione.

Quanto all’immobile non abitato, nelle more del giudizio, la convenuta ha provveduto a consegnare all'attore le chiavi, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Va accolta la domanda di rilascio dell'immobile adibito a casa coniugale in favore della comunione, ma non la richiesta attorea di restituzione del mobilio in quanto tardiva.

Va altresì disattesa la domanda di condanna della convenuta al pagamento dell'indennità da occupazione sine titulo, siccome rimasta del tutto sfornita di prova e ciò in virtù del principio giurisprudenziale secondo il quale il danno da occupazione sine titulo non va inteso come danno “in re ipsa”, quanto, piuttosto, come "danno presunto" o "danno normale", dovendosi privilegiare la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cfr. SS.UU.  n. 33645/2022).

editor: Fossati Cesare