Affido esclusivo quando l’elevata conflittualità dei coniugi pone in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico del minore. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 9 maggio 2025, n. 12280
In tema di separazione personale, la grave conflittualità tra i genitori e la commissione di reati da parte dell'uno nei confronti dell'altro costituiscono fatti dotati di rilevante influenza sul regime di affidamento più consono, in virtù della preminenza che riveste in tali procedimenti l'interesse del minore, da intendersi in relazione alle sue fondamentali e imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psicologica, che possono fondare la domanda di affidamento esclusivo. Posto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, in materia di affidamento dei figli minori il giudice deve privilegiare quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare: l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Rif. Leg. Artt. 3, 6, 12, 16, 19 Convenzione Internazionale di New York; Artt. 3, 4, 5, 6 Convenzione Europea di Strasburgo; Artt. 315-bis, 337-ter, 337-quater, 337-quinquies, 337-octies c.c.
Affido esclusivo – Interesse del minore – Valutazione prognostica – Conflittualità genitoriale
La Suprema Corte oggi respinge il ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello ha accolto il reclamo promosso contro l'ordinanza del Tribunale che ha disposto l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso il padre al quale ha altresì assegnato la casa coniugale.
La Corte di merito ha ritenuto che il primo giudice non avesse adeguatamente tenuto conto della personalità aggressiva e violenta del padre che aveva ostacolato i rapporti madre/figlio svalutando la figura della genitrice in presenza di quest'ultimo e rendendosi responsabile di maltrattamenti in danno della compagna anche in presenza del minore. In riforma della decisione di prime cure, ha disposto l'affido esclusivo del minore alla madre con collocamento dello stesso presso l'abitazione di quest'ultima.
La Corte d'Appello ha argomentato la propria decisione tenendo conto della centralità dell'interesse del minore, in conformità al principio secondo il quale la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme tali da pregiudicare l’interesse dei minori.
La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve assumere come parametro di riferimento l'interesse del minore e, qualora dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità.
editor: Fossati Cesare
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