La previsione di incontri del minore con i familiari non esclude l’adozione legittimante. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 29 maggio 2025, n. 14347

Domenica, 1 Giugno 2025
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Est. Tricomi, Ord. 29/05/2025, n. 14347 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'assoluta incapacità personale della madre di assolvere ai suoi compiti genitoriali, l'inesistenza della figura paterna nella vita del minore, l’incapacità dell’anziana nonna di soddisfare i bisogni di accudimento del minore e l'incontestabile e oggettiva necessità di intervento per compensare i deficit educativi ai quali è esposto, espressione di una deprivazione in termini di socialità indispensabile ad un bambino, determinano una condizione di incuria materiale ed emotivo-affettiva significativa di uno stato di abbandono, compatibile con la dichiarazione di adottabilità del minore. Tale conclusione non è contraddetta dalla previsione di incontri dei familiari con il minore, assunta non già come espressione di una forma di adozione per casi speciali, ma con riferimento all'adozione legittimante nell'ambito della quale si è ritenuto di verificare la possibilità di salvaguardare i rapporti di carattere affettivo e familiare del minore, in linea con la sentenza n.183 del 2023 della Corte Costituzionale

 

Rif. Leg. Artt.  8, 9, 10, 12, 15, secondo comma, 44 Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.

Stato di abbandono – Dichiarazione di adottabilità – Adozione piena – Adozione per casi speciali 

Viene oggi impugnata la sentenza della Corte d’Appello di Roma la quale, all’esito di un’approfondita istruttoria, nel corso della quale si è proceduto anche all'ascolto del minore, ne ha confermato lo stato di abbandono e la adottabilità legittimante già dichiarate in primo grado.

La Suprema Corte, preliminarmente, dichiara inammissibili e pertanto respinge le prime due censure con cui si prospetta l'erroneità della sentenza impugnata per avere statuito in merito all'adottabilità legittimante, laddove in primo grado, a parere dei ricorrenti, il Tribunale avrebbe pronunciato un’adozione in casi speciali ex art. 44, primo comma, lett. d) della legge n. 184/1983.

La Corte territoriale ha accertato lo stato di abbandono, scrutinando attentamente la condotta della ricorrente e pervenendo ad una valutazione di inadeguatezza della madre e della non utilizzabilità quale risorsa degli anziani nonni, in ciò uniformandosi, come già il Tribunale, alla lettura dell’art. 27 Legge 184/1983 resa nell’ordinanza di remissione della questione di legittimità costituzionale della predetta norma, sicuramente inidonea a far ricadere la fattispecie nell'alveo dell'adozione per casi speciali.

Quanto agli adempimenti istruttori e all’ascolto del minore, la Suprema Corte ritiene che le esternazioni del bambino in occasione degli incontri protetti organizzati con i familiari siano state adeguatamente prese in considerazione dalla Corte d’Appello, non essendo la critica formale all'esame del bambino stata proposta al momento dell'espletamento dell'incombente nè accompagnata dall'illustrazione di circostanze decisive e rilevanti

Il ricorso viene dichiarato inammissibile, a spese compensate.

editor: Fossati Cesare