Le esigenze di assistenza e tutela della figlia minore del militare di carriera giustificano l’accoglimento della sua richiesta di trasferimento extra ordinem. T.A.R. Lazio, sentenza 20 maggio 2025

T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, Sent., 20/05/2025, n. 9617 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Pur riconoscendosi l'ampia discrezionalità della valutazione dell’amministrazione e l'eccezionalità del rimedio, gli atti di diniego di un richiesto trasferimento "extra ordinem" debbano comunque rispettare i principi generali dell’"agere" amministrativo (ovvero i principi di proporzionalità e motivazione adeguata) ed essere sorretti, quindi, da una motivazione tale da prendere analiticamente in esame le specifiche ragioni evidenziate dall'interessato, occorrendo perseguire l'obiettivo di conciliare le esigenze di servizio con quelle di carattere personale o familiare dei singoli.

Documentate esigenze di accudimento e di cura della figlia minore e della madre della richiedente costituiscono requisiti di gravità tali da rendere necessario il temporaneo reimpiego del Graduato Scelto delle F.A. in una delle sedi più vicine alla propria residenza.

 

Conf. Tar Puglia, Bari, I, 15.11.2018, n. 1478

 

Rif. Leg. Direttiva P-001 Ed. 2021 di SME - DIPE

 

Richiesta di reimpiego – Esigenze familiari – Bilanciamento – Prova

 

La presente azione è promossa per l'annullamento del provvedimento con il quale il Comando Logistico dell'Esercito - Stato Maggiore ha rigettato la richiesta avanzata da un Graduato Scelto in forza presso il Policlinico Militare "Celio" con sede in Roma di ottenere il reimpiego per esigenze personali e familiari ritenute "di particolare gravità", consistenti nella necessità di prestare assistenza alla propria madre, portatrice di handicap e invalida, e nel dovere genitoriale di tutelare e assistere la figlia minore che soffriva di un disturbo d'ansia, con attacchi di panico, in conseguenza della separazione dei genitori.

Il Comando Logistico dello Stato Maggiore dell'Esercito decideva di respingere la richiesta non possedendo, a suo dire, la particolare situazione familiare sofferta dal militare i requisiti enunciati nella Direttiva P-001 Ed. 2021 di SME – DIPE.

Il Consiglio di Stato in sede di appello cautelare ha riconosciuto le obiettive esigenze di assistenza e tutela della figlia minore dell'interessata, di appena quattro anni e ciò tenuto anche conto della difficoltà che alle relative incombenze provveda il padre della bambina, Sottufficiale della Marina Militare in forza al Battaglione "San Marco" di Brindisi, spesso impiegato fuori area per lunghi periodi.

Il T.A.R. rileva che la citata Direttiva riguarda situazioni non riconducibili a puntuali referenti normativi, vigenti per altre situazioni che, per la loro rilevanza (anche statistica), sono state tipizzate dal legislatore con norme specifiche i cui presupposti non si sono verificati nella specie.

Va però nel contempo osservato che occorre bilanciare le istanze dei singoli con quelle del servizio.

Nel caso in esame l'Amministrazione, nel provvedimento di rigetto, non sembra avere minimamente preso in considerazione la documentazione che parte ricorrente aveva trasmesso e la carenza di istruttoria sottesa al provvedimento impugnato è ritenuta in considerazione del difetto di esposizione delle eventuali opposte esigenze organizzative/organiche del Reparto di appartenenza.

Il provvedimento appare al Collegio carente sotto i profili dell'istruttoria e della motivazione adeguata e pertanto viene annullato.

editor: Fossati Cesare