Le Relazioni del Servizio Sociale in un procedimento di volontaria giurisdizione non costituiscono “documenti amministrativi”. T.A.R. Lombardia Sez. Brescia, 1° aprile 2025
Le relazione dei Servizi Sociali che costituisce l’esito dell’indagine psicosociale diventa uno degli elementi che il giudice pone a fondamento della propria decisione. Tali reazioni non possono essere considerate alla stregua di documenti amministrativi perché sono formate su impulso dell’Autorità Giudiziaria che, a seguito della restituzione dell’indagine da parte dei servizi, può archiviare gli atti o, in caso contrario, affidare un nuovo mandato che può andare dal sostegno al controllo, sino ad arrivare, nei casi più gravi, alla tutela sulla base della decadenza della responsabilità genitoriale. Si tratta di compiti che se si vogliono ricondurre ad una categoria unitaria possono senz’altro inquadrarsi in quelli svolti dall’ausiliario del giudice ai sensi dell’art. 68 c.p.c., dovendo intendersi per tale il soggetto esperto in una determinata arte o professione e in generale idoneo al compimento di atti che il giudice non può compiere da solo, temporaneamente incaricato di una pubblica funzione, il quale sulla base della nomina effettuata da un organo giurisdizionale secondo le norme del codice o di leggi speciali presti la sua attività in occasione di un processo in guisa da renderne possibile lo svolgimento o consentire la realizzazione delle particolari finalità. Trattandosi di atti formati da ausiliari ai fini del procedimento civile, ad essi si potrà accedere nel rispetto della normativa settoriale che regola la consultazione e l’estrazione di copia di atti e documenti del processo civile.
Rif. Leg. Art 116 Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104; Artt. 22 e ss. Legge 7 agosto 1990, n. 241
Diritto di accesso agli atti – Relazione dei Servizi Sociali – Attività di ausiliari del Giudice.
Il presente procedimento origina dalla dalla richiesta della ricorrente di accedere “a fine giuridico” a copia degli atti amministrativi inerenti al prelievo dei tre figli minori, della modulistica, della relazione da inoltrare al Giudice Tutelare, in forza di un provvedimento della Corte d’Appello di Venezia nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione.
Il competente Ambito del Comune affidatario ha accolto solo in parte la richiesta.
Il ricorso non viene accolto.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato laddove si precisa che ove l’amministrazione dichiari di non detenere il documento, assumendosi la responsabilità della veridicità della sua affermazione, non è possibile l’esercizio dell’accesso. La materiale detenzione della documentazione è presupposto della pretesa ostensiva, sicché la sua allegazione e dimostrazione grava sulla parte che intenda fare valere il diritto, la quale può assolvervi anche attraverso presunzioni ovvero in via indiziaria. In assenza di prova della effettiva esistenza e disponibilità della documentazione richiesta non è possibile erogare un’ingiunzione alla relativa ostensione, che risulterebbe per definizione insuscettibile di essere eseguita.
Al fine di dimostrare l’oggettiva impossibilità di consentire il diritto di accesso è insufficiente la mera affermazione in ordine all’indisponibilità degli atti spettando all’amministrazione destinataria dell’istanza di accesso l’indicazione, sotto la propria responsabilità, degli atti inesistenti o indisponibili che non è in grado di esibire, con l’obbligo di dare dettagliato conto delle ragioni concrete di tale impossibilità. Tale la dichiarazione resa dal Servizio con riferimento a parte della documentazione richiesta dalla ricorrente.
La domanda viene ritenuta infondata anche in riferimento alla documentazione ritenuta dovuta in ottemperanza al dispositivo del provvedimento giudiziale: tali relazioni non rientrano nel novero dei documenti amministrativi, trattandosi di atti formati da ausiliari giudiziari ai fini di un procedimento civile e pertanto facenti parte del fascicolo di quel procedimento.
Il Tar della Lombardia rigetta pertanto il ricorso e l’opposizione avverso il diniego dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato
editor: Fossati Cesare
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