Adozione Internazionale: via libera per i single, di Maria Teresa de Scianni
Nota alla Sentenza della Corte Costituzionale del 21.03.2025, n° 33, reperibile a questa pagina
“ La Corte Costituzionale […]
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n° 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, facendo rinvio all’art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione.”
La sentenza della Corte Costituzionale nasce dalla questione posta dal Tribunale per i Minorenni di Firenze che, sul ricorso presentato il 17 marzo 2022 dalla signora R. B., non coniugata, che manifestava disponibilità ad adottare un minore straniero e chiedeva l’emissione del decreto di idoneità ad adottare, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 29-bis della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui non prevede che la persona non coniugata residente in Italia possa presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale.
La Corte Cost. ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1, della legge numero 184 del 1983, nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero fermo restando l’obbligo del giudice di accertare, in concreto, l’idoneità affettiva dell’adottante (art. 30, co.1) valutando la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore anche con uno sguardo allargato sulla rete familiare di riferimento dell’aspirante genitore.
Sull’adozione da parte dei single, argomento più volte affrontato nelle aule dei Tribunali per i minorenni, si sono avute, in passato, diverse pronunce che hanno evidenziato la disponibilità ad una apertura a tale “eccezione alla regola” in considerazione del “preminente interesse del minore ad una continuità affettiva con persone adulte già di riferimento” nella considerazione di una difficoltà oggettiva ad un affidamento preadottivo a terzi, dovuto, essenzialmente, alle condizioni psico-fisiche del minore o alla relazione consolidata tra minore e affidatario, (spesso un parente ma anche altre figure affettivamente a lui legate), conseguente ad una dichiarazione di adottabilità per decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Ciò che, in passato, è stato evidenziato, riguarda principalmente il diritto dei minori ad una famiglia, messo a confronto con le realistiche possibilità che quei minori venissero adottati qualora si fosse trattato di bambini/e, di varia età, affetti da patologie o gravemente compromessi nel proprio stato psico-fisico, tali da rendere quasi nulla ogni aspettativa di adozione o in particolari condizioni di affidamento temporaneo.
Solo a queste condizioni, infatti, nella consapevolezza della difficoltà di dare una famiglia a quei minori, il “diritto alla famiglia”, nell’accezione e con il significato proprio del diritto comune, nell’interesse di tutti i minori in stato di abbandono, ha ceduto il passo e ha restituito dignità al diritto del singolo minore ad avere almeno un genitore piuttosto che nessuno.
È evidente che tale forma di adozione, prima facie, sembrerebbe avere i connotati di un’adozione di serie B, come di “secondo grado” o di minor valore, rispetto all’adozione piena da parte di una coppia genitoriale.
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editor: Fossati Cesare
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