In difetto di convivenza more uxorio si configura il reato di stalking - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 12 maggio 2025 n. 17852

Cass. Pen., Sez. VI, sent. 12 maggio 2025 n. 17852 - Pres. Di Stefano, Cons. Rel. Tondin per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La mera genitorialità condivisa, al di fuori di un rapporto di coniugio o di convivenza, non può costituire, da sola, il presupposto per ritenere sussistente un rapporto "familiare" rilevante ai fini della configurabilità del reato, in quanto gli obblighi di formazione e mantenimento dei figli previsti dall'art. 337-ter, cod. civ. a carico dei genitori non determinano un rapporto reciproco fra questi ultimi, essendo il loro comune figlio l'unico soggetto da essi interessato.

 
Maltrattamenti - Atti persecutori - Concetti di "famiglia" e di "convivenza" - Divieto di analogia -  Difetto di convivenza more uxorio - Rif. Leg. art. 337-ter, cod. civ.; artt. 572 e 612-bis cod. pen

editor: Cianciolo Valeria