In difetto di convivenza more uxorio si configura il reato di stalking - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 12 maggio 2025 n. 17852
Lunedì, 26 Maggio 2025
Giurisprudenza
| Maltrattamenti e stalking
| Diritto penale della famiglia
| Legittimità
La mera genitorialità condivisa, al di fuori di un rapporto di coniugio o di convivenza, non può costituire, da sola, il presupposto per ritenere sussistente un rapporto "familiare" rilevante ai fini della configurabilità del reato, in quanto gli obblighi di formazione e mantenimento dei figli previsti dall'art. 337-ter, cod. civ. a carico dei genitori non determinano un rapporto reciproco fra questi ultimi, essendo il loro comune figlio l'unico soggetto da essi interessato.
Maltrattamenti - Atti persecutori - Concetti di "famiglia" e di "convivenza" - Divieto di analogia - Difetto di convivenza more uxorio - Rif. Leg. art. 337-ter, cod. civ.; artt. 572 e 612-bis cod. pen
editor: Cianciolo Valeria
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